Si erano rivolti allo “Sportello dei Diritti” due giovani passeggeri del volo aereo AirFrance del 12 agosto 2016 con partenza New York e diretto a Bari, lamentando che i bagagli erano stati restituiti sei giorni dopo il rientro in Puglia.Il volo in questione era stato operato nella tratta New York – Parigi dalla compagnia aerea AirFrance , mentre da altro vettore nelle tratte Parigi-Milano e Milano-Bari. Nonostante i bagagli fossero stati consegnati dai passeggeri al banco check-in AirFrance dell’aeroporto di New York, la compagnia di bandiera francese negava il risarcimento richiesto dagli utenti in forza del Regolamento C.E. n.889/2002 in attuazione alla Convenzione di Montreal del 02.05.1999 che disciplina la responsabilità del vettore in caso di ritardo del bagaglio, quantificato nella misura di 1.000 DSP (circa €1.200,00). Sosteneva infatti la AirFrance di non essere tenuta ad indennizzare i passeggeri poiché il viaggio era stato operato anche da altra compagnia aerea nell’ambito di un servizio c.d. “multi tratta”. I due passeggeri, assistiti dall’avv. Paola Preziosa, si vedevano dunque costretti a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie la Compagnia Air France al fine di vedersi riconosciuto il danno subito per il ritardo nonché il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi indumenti in sostituzione di quelli temporaneamente smarriti con i bagagli. La domanda attorea si fondava sul principio in base al quale l’unico responsabile per il ritardo o smarrimento dei bagagli è l’operatore che riceve in partenza, a nulla rilevando il dato che il volo era proseguito con altri vettori. Dello stesso avviso è stato il Giudice di Pace di Bisceglie che con sentenza pubblicata in data 11.01.2018 ha accolto integralmente la domanda proposta dai passeggeri, condannando la Air France a risarcire i danni subiti dai passeggeri ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Montreal del 29.05.1999 oltre a rimborsare le spese sostenute e gli onorari di giudizio.Il Giudice di Pace, in linea con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Di fatto, la società convenuta non ha fornito elementi sufficienti ad esonerarla dalla predetta responsabilità ovvero elementi utili ad addebitare la responsabilità ad altro vettore. Alla luce di quanto sopra , osservano Giovanni D’Agata e Giuseppe Papagni – rispettivamente presidente e referente locale BAT dello “Sportello dei Diritti” – le compagnie aeree sono tenute a garantire l’esatto adempimento della prestazione. E’ dunque pieno diritto dei passeggeri richiedere ed ottenere il risarcimento danni in caso di ritardo nella consegna dei bagagli. Rammentando a tal proposto che, onde non incorrere in prescrizioni, l’azione può essere proposta entro due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea.
Lecce, 16 gennaio 2018 Giovanni D’AGATA