Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019, era legittimo (almeno) presumere che l’attenzione del Legislatore verso il contribuente in difficoltà economica potesse aver esaurito il suo corso.
Una simile affermazione trova la sua origine nella circostanza che negli ultimi mesi del 2018, molteplici, e forse anche inaspettati (se pensiamo al Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali), sono stati gli interventi a tutela del cittadino incatenato nella morsa dell’ex Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione).
Dapprima con il D.L. n. 119/18, che ha introdotto nello scenario degli istituti ideati per la definizione del conflitto Fisco-Contribuente la c.d. Rottamazione ter, misura in gran parte identica alle ipotesi di definizione agevolata delle cartelle di pagamento già varate dai precedenti governi, eccezion fatta per alcuni punti focali che l’attuale disciplina ha migliorato in maniera significativa a vantaggio del cittadino.
Ci si riferisce, in particolar modo, all’ampliamento della tempistica per versare le somme scaturenti dall’adesione all’istituto e, non meno importante, all’affievolimento di alcune rigidità che in passato avevano, di fatto, finito per punire anche contribuenti che, tutto sommato, non potevano considerarsi dei puri e semplici inadempienti (nelle precedenti edizioni anche il pagamento di una rata con un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista dal piano rappresentava causa di decadenza).
Nei mesi successivi al D.L. appena citato, abbiamo assistito, invece, al varo di una norma, quella del “Saldo e stralcio dei contribuenti che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica”, che ha letteralmente ingolosito la platea dei debitori del fisco per l’enorme e, almeno da qui a poco, irripetibile maxi sconto con cui è potenzialmente definibile l’intera partita ancora aperta con la vecchia Equitalia.
Nel variegato panorama appena descritto, restava, tuttavia, priva di alcun strumento di risoluzione agevolata del debito la sola categoria di coloro che avevano aderito alla rottamazione-bis (ex D.L. n. 148/17) e che oltre a non aver provveduto al versamento delle rate alle scadenze originarie previste, non avevano neppure sfruttato l’opportunità, concessa dal Legislatore proprio con il D.L. n. 119/18 (art. 3, comma 21) di salvare gli effetti di quella domanda con il successivo pagamento delle rate scadenti al 31 ottobre 2018 entro la data del 7 dicembre.
Ed è proprio a questa tipologia di contribuenti che si rivolge l’ultimo emendamento approvato durante l’iter parlamentare di conversione in legge del D.L. Semplificazioni (D.L. n. 135/2018).
In pratica, con la norma in esame viene previsto che coloro i quali non hanno provveduto al pagamento del dovuto entro il 7 dicembre scorso, potranno “rimettersi in carreggiata” versando le stesse somme in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo.
Il piano di scadenza delle rate dovrebbe essere il seguente:
- prima rata, entro il 31 luglio 2019;
- seconda rata, entro il 30 novembre 2019;
- le restanti 8 rate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.
Per concludere, riteniamo opportuno sottolineare che a differenza di ciò che avviene con la Rottamazione – ter, ex art. 3 D.L. n. 119/18, dove il contribuente dovrà ripresentare l’istanza con le modalità previste dal decreto, nel caso appena esaminato non è stato ancora chiarito se sarà necessario l’adempimento formale da parte del debitore o se sarà l’Agenzia Riscossione che, in maniera automatica, provvederà ad inviare ai soggetti interessati il nuovo piano con le relative scadenze.
Per info più dettagliate sull’argomento, contatta il Dott. Daniele Brancale ai seguenti recapiti: info@danielebrancale.it- 340/9631958 www.danielebrancale.it