Uno degli effetti comuni alle diverse edizioni delle c.d. “Definizioni agevolate dei ruoli” varate in questi anni, da ultimo “Rottamazione Ter”, è rappresentato dal fatto che con la presentazione della domanda:
“non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione”;
“non possono essere avviate nuove procedure esecutive”;
“non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Il primo elemento di novità contenuto nel D.L. n. 119/18, istitutivo della già citata “Rottamazione Ter”, consiste nell’impossibilità per l’agente della riscossione, una volta presentata la domanda, di proseguire le azioni esecutive avviate (ad esclusione della sola ipotesi – afferma la norma – in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).
Ciò significa, dunque, che lo stesso pignoramento presso terzi debba inevitabilmente interrompersi nell’ipotesi in cui il debitore principale aderisca alla domanda di definizione agevolata (o Saldo e Stralcio) inserendo nella stessa, è opportuno precisarlo, tutte le cartelle sulla base delle quali la procedura esecutiva era stata avviata.
A parere di chi scrive – però – il vero elemento di spicco introdotto nel testo normativo della “Rottamazione Ter” (per estensione al “Saldo e Stralcio”), è rappresentato dalla previsione normativa di cui all’art. 3, comma 13, lettera b), del D.L. n. 119/18, dove si afferma che: “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.”.
Possibilità, quest’ultima, assolutamente non prevista dalle precedenti edizioni.
L’unico dubbio che anima gli operatori del settore in relazione alla disposizione normativa appena citata, risiede, però, nel fatto che non pare ancora chiaro se all’interno dell’accezione “procedure esecutive” debbano rientrare anche le misure cautelari iscritte propedeuticamente, e, di conseguenza, considerare come scontato il fatto che il pagamento della prima rata determini l’estinzione non solo delle prime ma anche ed inevitabilmente degli atti cautelari come il fermo amministrativo e l’ipoteca esattoriale.
Soluzione che a parere di chi scrive sembra essere quella più accreditata, salvo interpretazioni in senso diverso da parte di organi ufficiali dell’amministrazione finanziaria.
Risulterebbe oltremodo difficile,infatti, pensare che il Legislatore abbia perimetrato un effetto così vantaggioso per il contribuente alla sola fase esecutiva, escludendo, paradossalmente, da un simile beneficio gli atti cautelari, per loro natura misure meno invasive della sfera economico – patrimoniale del debitore.
Nel dubbio interpretativo, auspichiamo, quindi, che chi di dovere intervenga al più presto per dirimere uno degli aspetti ( a nostro parere) più interessanti degli istituti introdotti con la recente PACE FISCALE.
Per info più dettagliate sull’argomento, contatta il Dott. Daniele Brancale ai seguenti recapiti: info@danielebrancale.it – 340 9631958 – www.danielebrancale.it