Nel caso di un’attività d’impresa (o professionale) in cui risulti assente il presupposto impositivo per l’assoggettamento ad Irap, vale a dire la c.d. autonoma organizzazione, il contribuente che ritiene di aver versato indebitamente l’imposta ha diritto a chiederne il rimborso entro 48 mesi dal versamento della stessa e non già nel temine ampio di 10 anni.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 3109, depositata il 10 maggio scorso.
I Giudici del gravame laziali hanno rigettato l’appello di un contribuente che, dopo essersi reso conto di aver versato indebitamente l’Irap per diversi anni, si era visto negare il rimborso per decorso del termine utile alla presentazione dell’istanza (oltre i 48 mesi dal pagamento).
Dopo il verdetto negativo di primo grado, il ricorrente adiva la Commissione tributaria regionale per vedersi riconosciute le proprie ragioni, ritenendo – a suo parere – che l’art. 38 D.p.r. n. 602/73 (che fissa appunto in 48 mesi il termine per richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate) non potesse trovare applicazione nella sua fattispecie.
Nel confermare la sentenza di prime cure, il Collegio d’appello laziale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto l’art. 25 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo del tributo, stabilisce che fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi: inoltre l’art. 30, nel disciplinare la riscossione dell’imposta dovuta, prevede che quest’ultima è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi (comma 2) e che la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi (comma 6) (Cass. n. 23882 del 2010; Cass. n. 1576 del 2014).”.
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