Una delle modalità di riscossione dei tributi è quella a “mezzo ruolo”, disciplinata dal D.P.R. n. 602/73, che prevede l’emissione e la successiva notifica della cartella di pagamento al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il diritto di quest’ultima a riscuotere il proprio credito, in seguito al decorso dei 60 giorni dalla ricezione della cartella esattoriale, è soggetto ad uno specifico termine di prescrizione, oltre il quale, in mancanza di atti interruttivi, il credito per lo Stato (e il debito per il contribuente) si estingue.
L’argomento in esame è un tema da sempre molto dibattuto, se si considera che, ad oggi, non è presente nell’ordinamento italiano una norma specifica che regola la disciplina dei tributi.
Alla luce di tale vuoto normativo, non resta che rifarsi, quindi, alle norme del codice civile in materia di prescrizione, in particolare agli artt. 2946, 2948 e 2953.
Relativamente al diritto a riscuotere un tributo in seguito al mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla notifica della cartella esattoriale, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia applicabile il termine di prescrizione decennale, invocando a sostegno della propria tesi l’art. 2946 c.c., a tenor del quale: <<Salvi i casi in cui la Legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni>>, nonché l’art. 2953 che si applica, però, nel solo caso di sentenza passata in giudicato.
Pur tuttavia, tale tesi si pone in netto contrasto con le argomentazioni difensive spesso avanzate dai difensori dei contribuenti, i quali ritengono, invece, che a seguito del mancato pagamento dell’importo intimato con la cartella esattoriale (o della mancata impugnazione della stessa), il diritto alla riscossione si prescriva nel più breve termine quinquennale di cui all’art. 2948, c.4, cod.civ., in base al quale: << Si prescrivono in 5 anni: 4) gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.>>.
Ciò, anche in considerazione della previsione di cui all’art. 26, comma 5, del DPR n. 602/73, secondo cui: <<Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di avvenuta notifica…>>.
Nel panorama giurisprudenziale, la questione è venuta alla luce, per l’ennesima volta, nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 20956 del 06.08.2019, relativa al caso di un contribuente che, impugnando l’intimazione di pagamento per il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), deduceva quale motivo di ricorso, tra gli altri, la prescrizione del credito, in quanto a suo dire: “l’intimazione ad adempiere era stata notificata trascorsi più di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale, non opposta.”.
All’esito dei 3 gradi di giudizio, i Decidenti di Piazza Cavour – con l’ordinanza testé citata – hanno accolto il ricorso del contribuente.
Nel fare ciò, gli stessi hanno richiamato e ribadito un principio generale ormai enunciato, a più riprese, anche dalle SS.UU. della Corte stessa, secondo cui: “Sulla base dei principi espressi dalle SS.UU. non può revocarsi in dubbio che l’affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie, che qui non ricorre, in cui l’accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l’atto amministrativo, ma la sentenza.
Nella fattispecie, il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.”.
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