Si chiama «prontuario» perchè non è solo un manuale ma deve essere d’uso immediato. Lo ha messo a punto la Guardia di Finanza, al comando del generale Giuseppe Zafarana, ed è lungo sei pagine. Un vademecum per i militari della polizia economico-finanziaria mirato a tutti i controlli più intensi previsti dal ministero dell’Interno, guidato da Luciana Lamorgese, con una circolare diramata ieri a tutti i prefetti dal capo di gabinetto Bruno Frattasi.
Persone fisiche: rischio di dodici possibili sanzioni
La sanzione nella cosiddetta «misura ridotta» è di 280 euro ma in caso di recidiva raddoppia a 560 euro. Colpisce gli individui e i proventi vanno allo Stato. I casi di irregolarità annoverati dalle norme oggi in vigore sono una dozzina.
Il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; il non avere con sé e non indossare la mascherina; il mancato rispetto del distanziamento sociale minimo di un metro, in caso di sport aumentato a due metri, e quello nelle palestre, piscine e circoli sportivi.Il divieto di fare gare di sport “di contatto individuali” e di squadra.
Lo stop alle manifestazioni pubbliche in forma non statica, le feste all’aperto, le sagre e le fiere. Fino al divieto previsto dal Dpcm del 18 ottobre «di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto».
Le cinque irregolarità per gli esercizi commerciali
Il prontuario della Guardia di Finanza ricorda che non è consentita l’attività di sale giochi, scommesse e bingo al di fuori dell’orario 8.00-21.00. Tutte i negozi al dettaglio devono garantire ai clienti ingressi dilazionati, sosta non oltre necessario, rispetto dei protocolli previsti dagli allegati ai Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il consumo nei servizi di ristorazione è consentito per un massimo di sei persone al tavolo. Nei bar, pub, gelaterie e pasticcerie oltre le 18.00 non si può consumare al banco. Stop a sale da ballo e discoteche, le feste private civili e religiose autorizzate con massimo 30 persone. In tutti questi casi di violazione, sanzione ridotta a 280 euro, il doppio in caso di recidiva. Ma è prevista anche la chiusura dell’esercizio commerciale fino a cinque giorni.
I divieti di ingresso in Italia
La Gdf elenca tutti i casi di divieto di spostamento «da e per gli Stati» del cosiddetto «elenco E» allegato al Dpcm del 18 ottobre, ma anche «B, C, D e F», la mancata comunicazione al dipartimento di prevenzione di residenza se si proviene da quegli Stati e si fa ingresso in Italia, il non sottoporsi alla vigilanza sanitaria e all’isolamento fiduciario. Anche in questi casi multa di 280 euro e 560 se c’è recidiva.
Da non dimenticare il caso di violazione dell’ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo». Vale a dire, per il COVID-19, il mancato rispetto dell’obbligo di stare a casa «per soggetti con infezione
respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°». Il rischio è l’arresto fino a sei mesi con le relative conseguenze penali.
FONTE ILSOLE24ORE
RICORDIAMO in base alle a ciò che dispone il Governo che:
È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi? Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.