Nuove regole per il bonus gas. La giunta regionale ha approvato il disciplinare che introduce alcune novità sul contributo in bolletta per i lucani.
L’aggiornamento più significativo riguarda il conguaglio: le società di vendita sono tenute ad effettuarlo ogni anno nel periodo che va dal primo novembre al 31 marzo. In questo modo dovrebbero essere sanate le situazioni in cui i cittadini abbiano finora ricevuto un contributo inferiore al consumo effettivo.
Il regolamento disciplina anche il ricalcolo del bonus in caso di cambio di compagnia: la società uscente infatti deve comunque effettuare un conguaglio tra il consumo stimato e quello effettivo del proprio periodo di competenza. E nel bonus sarà compresa anche l’Iva.
Per quanto riguarda la percentuale di risparmio che i cittadini devono osservare per ottenere di nuovo il bonus gas per il prossimo anno, si tratta di un dato che verrà definito poi con un’altra delibera. Probabilmente però – fanno sapere dalla giunta – la percentuale sarà più bassa rispetto a quanto indicato finora.
Gli utenti infine hanno diritto al recupero del bonus nel caso in cui le società di vendita abbiano iniziato l’erogazione tardivamente rispetto al mese di ottobre 2022.
FAQ NUOVO DISCIPLINARE BONUS GAS
Cosa accade se ho ricevuto un contributo inferiore al consumo effettivo?
Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/03/2024, e nello stesso periodo negli anni successivi ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l’anno termico di riferimento (2022/2023).
Se ho avuto un contributo inferiore rispetto al consumo effettivo e cambio società di vendita nell’anno termico, cosa accade?
Qualora l’utente abbia cambiato la società di vendita precedente, il cui contratto è stato risolto dal beneficiario, nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all’utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito.
Qual è la percentuale di risparmio che devo osservare?
A decorrere dall’anno termico 2023-2024 i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio di gas determinato da una futura DGR.
Cosa accade se ho avuto un contributo maggiore di quanto effettivamente consumato?
Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per ciascun anno termico, in primis per l’anno termico 2022/2023 nel periodo intercorrente tra il 01/04/2024 e 31/08/2024 (stesso periodo negli anni termici successivi) soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all’art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella prima fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo cliente.
Cosa accade per il periodo in cui avevo il “semaforo rosso”?
Gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022.
Cosa accade se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi rispetto al mese di ottobre 2022?
Dovranno recuperare per i loro clienti il contributo per i mesi antecedenti a decorrere dal 01 ottobre 2022.
Il contributo deve comprendere il valore dell’IVA?
Sì.