Via libera del Senato al decreto, collegato alla Manovra, che contiene la pace fiscale. È, dunque, confermata l’operazione mediante cui il Fisco elimina – in automatico – i debiti oggetto di stralcio di importo inferiore ai mille euro, affidate all’agente della riscossione, fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. La misura, come prevista dall‘art. 4 del decreto fiscale, contiene non poche novità. Certo è che i contribuenti non dovranno provvedere alla compilazione di domande, in quanto le procedure verranno eseguite in automatico dal Fisco, annullando le cartelle entro il 31 dicembre 2018 e alla comunicazione agli enti creditori dell’avvenuto processo di azzeramento. Il sito delle piccole-medie imprese www.pmi.it oltre ad offrire tutte le precisazioni in merito, invita gli utenti a tenere ben presente i seguenti appuntamenti:
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il 24 ottobre, perché nel caso in cui il contribuente, magari ignaro della misura di pace fiscale, abbia versato successivamente a questa data somme per sanare questi vecchi debiti, avrà diritto alla restituzione.
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il 31 dicembre, perché si tratta del giorno in cui verrà concretamente portata a termine l’operazione di stralcio e sarà possibile monitorarne l’esito, consultando la propria area riservata del sito di Agenzia delle Entrate/sez. Riscossioni, alla quale si accede tramite credenziali previa registrazione.
Se sono state versate somme dopo il 24 ottobre, esse vengono attribuite alle eventuali rate di adesione di un provvedimento di rottamazione, per coloro che vi aderirono. In caso contrario, qualora non sia possibile, tale importo può utilizzarsi per saldare (anche parzialmente), debiti scaduti o in scadenza. Infine, se il contribuente non ha rottamazioni in corso e non ha debiti con il fisco, l’agente della riscossione deve procedere alla restituzione delle somme riscosse. Si veda, però, che lo stralcio non è sempre applicabile. Infatti, non è possibile applicarlo alle somme qui di seguito elencate:
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debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
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debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
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multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
di Michela Castelluccio