Tasse e cittadini

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ANCHE IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ribadisce l’impossibilità di ritenere applicabile, in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento, la prescrizione decennale in luogo di quella “breve”, prevista dalla singola legge d’imposta.

Ricordiamo che l’Agenzia Riscossione, nell’esplicare le sue difese nel contesto del processo tributario (e non solo), è solita sostenere che anche laddove si tratti di tributi il cui diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni, nel caso in cui la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini opererebbe l’automatica conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.

Tanto afferma in virtù del disposto di cui all’art. 2953 c.c., a tenor del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”.

Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici lombardi, il contribuente impugnava un avviso di intimazione conseguente ad una cartella di pagamento per tributi locali relativa all’omesso pagamento dell’Imposta comunale sugli Immobili (ICI), deducendo la nullità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

Ciò, in ragione del fatto che tra la notifica dell’intimazione e la notifica della cartella sottesa erano passati più di 5 anni.

La Commissione provinciale di Milano, condividendo la tesi del ricorrente, annullava il provvedimento impugnato, dichiarando per l’appunto l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo.

Nonostante ciò, l’ex Equitalia proponeva appello dinanzi al Giudice di seconde cure, invocando l’applicazione dell’articolo 2953, prima richiamato, ritenendo assimilabile alla natura di sentenza passata in giudicato il ruolo (titolo esecutivo) sotteso alla cartella di pagamento non opposta nei termini.

Appello che veniva puntualmente rigettato dalla CTR Lombardia, la quale, nel deposito delle motivazioni della sentenza n. 550/2018, ha affermato quanto segue: “..Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

La Cassazione ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento, è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. solo se fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato.

Diversamente, nel caso di termine di prescrizione maturato dopo la notifica di una cartella di pagamento non opposta, non si determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo.”

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