Il tema della prescrizione dei tributi erariali rimane ancora un rebus irrisolto, se si considera che l’orientamento delle Commissioni tributarie sul punto non ha ancora assunto dei contorni ben definiti, tali da far propendere per una conclusione piuttosto che per l’altra.
Diverse, infatti, sono le pronunce che si susseguono su quella che potremmo definire una delle “eccezioni” più ricorrenti nei ricorsi tributari avverso le cartelle di pagamento e/o analoghi atti della riscossione.
Nonostante ciò, tuttavia, sembra che negli ultimi tempi stia, mano mano, aumentando il numero delle sentenze che concludono per un termine di prescrizione quinquennale in luogo di quella “ordinaria” decennale, partendo dal presupposto che la cartella esattoriale in alcun modo può equipararsi ad un titolo esecutivo come, ad esempio, la sentenza giudiziale passata in giudicato.
Solo pochi mesi fa, una simile questione è stata oggetto di decisione da parte della Commissione tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 1725/2019, depositata in segreteria il 21 marzo.
Pronuncia, quest’ultima, emessa al culmine di una lite tributaria in cui il ricorrente aveva eccepito, mediante ricorso avverso gli estratti di ruolo, l’irritualità della notifica delle cartelle risultanti, appunto, dal precitato estratto e, in un secondo momento, l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali per decorso del termine quinquennale.
Chiamato a decidere sulla legittimità della sentenza di prime cure che aveva regolarmente accolto le doglianze del contribuente, il collegio tributario d’appello laziale ha rigettato il gravame dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“..Deve, preliminarmente, osservarsi che vi sono due tipi di prescrizione: prescrizione ordinaria 10 anni (2946 c.c.) solo per le sentenze passate in giudicato. Prescrizione breve 5 anni (2948 c.c.) per tutti i tributi esclusa la tassa auto che si prescrive dopo tre anni.
Deve ritenersi in ogni caso esclusa, per le imposte erariali, come definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, l’applicazione acritica del termine di prescrizione decennale proprio dei soli provvedimenti giudiziari divenuti definitivi.
Giova ripetere che la prescrizione per tutte le cartelle è di 5 anni, quello di 10 si applica, infatti, solo alle sentenze, come previsto dalla Cassazione a Ss. Uu. del 2009 (Cass. Ss. Uu. n. 25790/2009).
Secondo la nuova interpretazione, sancita da una ordinanza depositata di recente, Cass. Ord. n. 20213/2015 dell’8/10/2015 i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (…). Si tratta in particolare dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, ecc. e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail.”.
Considerata la pronuncia sopra commentata, consigliamo a chiunque avesse delle cartelle esattoriali datate di controllare, prima di fare rottamazioni o pagamenti, che le stesse non siano illegittime per prescrizione del credito.
Per info e assistenza sull’argomento, puoi contattare il Dott. Daniele Brancale al n. 340 9631958 o all’indirizzo mail: info@danielebrancale.it